Regolamenti

IL REGOLAMENTO REACH

Il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals"), prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell'Unione europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Il regolamento REACH si prefigge i seguenti obiettivi:

  • migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;
  • promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
  • mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica dell’UE.

Il regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, prevede:

  • l'istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la cui sede è a Helsinki. L'Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento e ha realizzato una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria;
  • la registrazione di una sostanza che consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell'esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali;
  • la valutazione da parte dell’ECHA e degli Stati membri delle informazioni presentate dalle imprese al fine di esaminare la qualità dei fascicoli di registrazione e di verificare se i rischi di ciascuna sostanza per la salute umana e l’ambiente siano adeguatamente controllati;
  • l'autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti", come le sostanze Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli Interferenti Endocrini (IE);
  • l'adozione di restrizioni di portata generale che riguardano tutte le imprese che producono o immettono sul mercato e utilizzano sostanze che presentano pericoli specifici; attività volte a garantire la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie meno pericolose;
  • l'accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche; l'attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (helpdesk nazionali);
  • l’attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

Eurocolor Spa fin dall’ entrata in vigore di tale Regolamento ne comprende la portata, l’impatto sul mercato e l’impegno sia economico che in termini di risorse che tale Regolamento ha imposto e impone all’industria chimica e ai produttori: il risultato di tutto ciò è che ad oggi, superata la scadenza ultima del 2018, sia grazie ad un notevole impegno diretto ma anche alla decisione di unirsi ad un gruppo di aziende del settore per dare vita a Reach&Colours, società nata per raccogliere e gestire le esigenze delle aziende coinvolte in termini di rispondenza al REACH, tutte le sostanze utilizzate nelle formulazioni commercializzate da Eurocolor sono REACH COMPLIANT.




IL REGOLAMENTO CLP


Il 20 gennaio del 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP dall’acronimo di Classification, Labelling and Packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli. Il regolamento CLP è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri e direttamente applicabile a tutti i settori industriali. Esso impone ai fabbricanti, agli importatori o agli utilizzatori a valle di sostanze o di miscele di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo adeguato prima dell’immissione sul mercato.


Quando le informazioni pertinenti (ad es. dati tossicologici) su una sostanza o una miscela soddisfano i criteri di classificazione del regolamento CLP, i pericoli di una sostanza o di una miscela vengono identificati assegnando una determinata classe e categoria di pericolo.


Una volta classificata una sostanza o una miscela, i pericoli identificati devono essere comunicati ad altri attori della catena d’approvvigionamento, inclusi i consumatori. L’etichettatura dei pericoli consente di comunicare la classificazione di pericolo agli utilizzatori di una sostanza o di una miscela, tramite etichette e schede di dati di sicurezza, per avvertirli della presenza di un pericolo e della necessità di gestire i rischi associati.


Insieme al regolamento REACH, il regolamento CLP porta a compimento la revisione del sistema legislativo europeo sulle sostanze chimiche.


L’etichettatura, gli imballaggi di tutti i prodotti commercializzarti da Eurocolor Spa e le relative SCHEDE di SICUREZZA sono conformi al Regolamento CLP.